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Art. 293 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Ricorso inammissibile: motivi manifestamente infondati
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per lesioni personali pluriaggravate. I motivi dell'appello sono stati giudicati manifestamente infondati, in quanto basati su errori procedurali, questioni non sollevate in precedenza e critiche a decisioni (su attenuanti e recidiva) che la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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