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Art. 2914 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2914 Codice Civile

Azione revocatoria trust: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di azione revocatoria trust, stabilendo principi chiave sulla prescrizione e sull'oggetto dell'impugnazione. Dei creditori avevano agito per dichiarare inefficace un trust costituito dal loro debitore. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso del debitore, chiarendo che il termine di prescrizione quinquennale decorre non dalla data dell'atto, ma dalla sua trascrizione, momento in cui i terzi ne acquisiscono conoscenza. Inoltre, ha affermato che l'azione revocatoria può legittimamente colpire l'atto istitutivo del trust, in quanto atto fondamentale e inscindibilmente connesso al successivo trasferimento dei beni.
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Cessione banche venete: esclusi i rapporti estinti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale riguardo la cessione delle banche venete. La Corte ha chiarito che la banca acquirente non è responsabile per i debiti derivanti da contenziosi legali relativi a rapporti bancari già estinti al momento del trasferimento. Il criterio decisivo non è la semplice pendenza della causa, ma la funzionalità del rapporto sottostante all'attività della banca cessionaria. Poiché un rapporto estinto non è funzionale, le relative passività non sono state trasferite, restando in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria.
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Prova cessione crediti: la Cassazione chiarisce
Una società cessionaria di crediti ha agito contro un fallimento per l'ammissione al passivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova della cessione dei crediti. Se il debitore contesta l'esistenza del contratto, il cessionario deve fornire la prova documentale dell'atto di cessione stesso per dimostrare la propria titolarità.
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Cessione crediti: Gazzetta Ufficiale non basta
Una società cessionaria di crediti in blocco ha richiesto l'ammissione al passivo di un fallimento, ma la sua domanda è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è una prova sufficiente per dimostrare la titolarità di uno specifico credito quando questa viene contestata dalla curatela. È necessario fornire la prova documentale, come il contratto di cessione, che attesti l'inclusione del singolo credito nell'operazione. La Corte ha inoltre parzialmente accolto un ricorso incidentale del fallimento riguardante la liquidazione delle spese legali.
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Cessione del contratto e pignoramento: la Cassazione
Una società creditrice ha tentato di pignorare presso un condominio i crediti futuri dovuti a un'impresa appaltatrice. Tuttavia, l'impresa aveva già effettuato la cessione del contratto a un'altra società. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito della cessione del contratto, i crediti per le opere successive sorgono direttamente in capo alla nuova impresa e non entrano mai nel patrimonio del debitore originario. Di conseguenza, tali crediti non possono essere pignorati, rendendo irrilevante la questione della data certa della cessione.
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Ricorso per cassazione: i requisiti di ammissibilità
Una società proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda basata su una cessione di credito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa sul merito della cessione del credito, ma su un vizio procedurale: il ricorso non rispettava il requisito di specificità imposto dalla legge, omettendo una chiara e completa esposizione dei fatti e delle vicende processuali. Questo ha impedito alla Corte di comprendere appieno la controversia basandosi solo sull'atto, violando così il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
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Usucapione e acquisto a domino: la decisione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che non è possibile richiedere l'usucapione di un immobile quando si è già proprietari in forza di un valido titolo di acquisto (acquisto a domino). Anche se il trasferimento non è opponibile ai creditori terzi a causa di un errore nella trascrizione dell'atto, ciò non fa venire meno la titolarità del bene, presupposto essenziale per l'usucapione. Il caso riguardava degli acquirenti che avevano scoperto che il loro immobile era stato pignorato a causa di un'inesattezza nella data di nascita del venditore originario in un atto di vendita precedente, rendendo la trascrizione non opponibile ai creditori. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che né l'usucapione ordinaria né quella abbreviata possono trovare applicazione in un'ipotesi di acquisto a domino.
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Cessione del credito e ricorso inammissibile: il caso
Una banca, cessionaria di crediti vantati da una società appaltatrice verso un ente pubblico, ha agito per il pagamento di alcune fatture. L'ente ha sospeso il pagamento invocando l'art. 1676 c.c., poiché i dipendenti della società appaltatrice avevano richiesto il pagamento diretto dei loro stipendi. La banca ha sostenuto che la notifica della cessione del credito fosse anteriore alla richiesta dei dipendenti, rendendola inefficace. La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, dichiarando il ricorso della banca inammissibile per un vizio formale: la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa nell'atto di ricorso, requisito essenziale previsto dal codice di procedura civile.
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Assegnazione canoni locazione: prevale sulla successiva
Una banca ottiene un'ordinanza di assegnazione per futuri canoni di locazione di un immobile. Successivamente, un'altra società avvia un pignoramento sull'immobile stesso. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile per questioni procedurali, ha enunciato un principio di diritto fondamentale: l'assegnazione dei canoni di locazione trasferisce immediatamente la titolarità del credito al creditore assegnatario. Di conseguenza, il successivo pignoramento immobiliare non può intaccare tali canoni, poiché al momento del pignoramento essi non fanno più parte del patrimonio del debitore. La precedente assegnazione, quindi, prevale.
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