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Art. 2914 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2914 Codice Civile

Cessione dei crediti nel concordato preventivo: stop ai rimborsi
Una società in concordato preventivo, assistita dal liquidatore giudiziale, ha citato un istituto bancario per ottenere la restituzione di oltre 1,2 milioni di euro. I clienti della società avevano versato queste somme direttamente all'istituto di credito in forza di precedenti accordi di garanzia. La procedura concorsuale sosteneva la tardiva notifica delle cessioni rispetto alla domanda di ammissione, invocando l'inefficacia delle operazioni verso la massa dei creditori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del liquidatore. I giudici hanno chiarito che il tema della cessione dei crediti nel concordato preventivo non consente di imporre alla banca la restituzione di debiti legittimi scaduti. L'eventuale inopponibilità della cessione obbliga al massimo i terzi debitori a pagare nuovamente, ma non attribuisce alla procedura un'azione di rimborso contro la banca creditrice in assenza di revocatoria.
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Cessione del credito: banca batte fallimento in Cassazione
Un'impresa editoriale ottiene un finanziamento bancario garantito dalla cessione del credito dei futuri contributi pubblici per l'editoria. Successivamente, l'impresa fallisce. Il curatore fallimentare contesta la cessione del credito alla banca, ritenendola inopponibile al fallimento perché avente ad oggetto un credito non ancora esistente al momento del fallimento stesso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del curatore. I giudici chiariscono che il diritto ai contributi pubblici sorge direttamente dalla legge al momento della domanda, e non con il successivo provvedimento di liquidazione della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, la cessione del credito era pienamente valida ed efficace prima del fallimento, poiché riguardava un credito già esistente, sebbene non ancora liquidato. Viene inoltre ritenuta legittima la compensazione operata dallo Stato tra i contributi dovuti e le somme da restituire per annualità precedenti.
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Legittimazione liquidatore giudiziale e cessione crediti
La Corte di Cassazione affronta il tema della legittimazione liquidatore giudiziale nel recupero di somme derivanti da cessioni di credito prive di data certa. Nel caso in esame, una società in concordato preventivo ha contestato i pagamenti ricevuti da una banca dopo l'apertura della procedura. I giudici di merito avevano negato il potere di agire del liquidatore, ma la Suprema Corte ha rinviato la questione a una pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica.
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