Una società finanziaria ha proposto opposizione allo stato passivo dopo il rifiuto di ammettere un credito di oltre 500.000 euro, acquistato tramite cessione del credito da un'altra impresa. Il Tribunale aveva respinto la domanda perché la notifica della cessione al debitore non era anteriore al fallimento di quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della finanziaria, stabilendo che in caso di fallimento del debitore ceduto, la legittimazione del nuovo creditore dipende solo dall'esistenza e dalla data certa del credito originario anteriore al fallimento. Non è invece necessario dimostrare che l'atto di cessione del credito sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, in quanto il credito può essere trasferito validamente anche durante la procedura concorsuale.
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