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Art. 2914 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2914 Codice Civile

Pignoramento dei canoni di locazione e pagamenti anticipati
Una società creditrice ha avviato il pignoramento dei canoni di locazione e affitto d'azienda dovuti da una società terza alla propria debitrice. La terza pignorata ha eccepito di aver già saldato anticipatamente tutti i canoni futuri fino alla scadenza contrattuale. Il Tribunale ha limitato l'efficacia del pagamento anticipato a un solo anno successivo al pignoramento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'affittuaria. La Suprema Corte ha chiarito che l'articolo 2918 del codice civile si applica anche al pignoramento diretto dei crediti. Di conseguenza, il pagamento anticipato o la liberazione dei canoni non ancora scaduti non è opponibile al creditore pignorante oltre il limite temporale di un anno stabilito dalla legge.
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Cessione del credito: sì al passivo senza notifica anteriore
Una società finanziaria ha proposto opposizione allo stato passivo dopo il rifiuto di ammettere un credito di oltre 500.000 euro, acquistato tramite cessione del credito da un'altra impresa. Il Tribunale aveva respinto la domanda perché la notifica della cessione al debitore non era anteriore al fallimento di quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della finanziaria, stabilendo che in caso di fallimento del debitore ceduto, la legittimazione del nuovo creditore dipende solo dall'esistenza e dalla data certa del credito originario anteriore al fallimento. Non è invece necessario dimostrare che l'atto di cessione del credito sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, in quanto il credito può essere trasferito validamente anche durante la procedura concorsuale.
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Azione revocatoria fallimentare: banca perde contro il curatore
Il Fallimento di una società ha promosso un'azione revocatoria fallimentare contro la Banca per ottenere la restituzione di oltre 141.000 euro. Tali somme erano confluite sui conti correnti della società nell'anno precedente al fallimento. La Banca si è difesa sostenendo che i versamenti derivavano da cessioni di credito stipulate prima del periodo sospetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca. I giudici hanno chiarito che, per evitare l'azione revocatoria fallimentare, la cessione di credito deve avere una data certa anteriore al fallimento, dimostrata con elementi oggettivi e non con semplici indizi o verosimiglianze. Senza data certa, i pagamenti restano revocabili e la Banca deve restituire il denaro.
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