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Art. 288 Codice di Procedura Civile — Sezione Quarta Penale

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Distrazione delle spese legali: la Cassazione corregge l’errore
La Corte di Cassazione aveva condannato un imputato e un ente sanitario a rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti civili. I giudici avevano però dimenticato di inserire nel dispositivo la distrazione delle spese legali a favore del difensore, il quale aveva regolarmente dichiarato di aver anticipato i costi e non riscosso gli onorari. Il legale ha quindi presentato formale istanza per ottenere la rettifica della decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, confermando che l'omessa indicazione della distrazione costituisce una mera svista materiale emendabile. I giudici hanno esteso al rito penale le regole processuali civili, inserendo direttamente la formula omessa per consentire all'avvocato di ottenere il titolo esecutivo a proprio nome.
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Distrazione delle spese: la Cassazione corregge l’errore
La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di correzione di un errore materiale avanzata dal legale delle parti civili. Nella sentenza di condanna degli imputati al pagamento dei costi di giudizio, il giudice aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale si era dichiarato antistatario. La Suprema Corte ha confermato che l'omessa pronuncia su tale richiesta non richiede un'impugnazione ordinaria. La questione si risolve mediante la più rapida procedura di correzione degli errori materiali. Pertanto, il dispositivo della decisione è stato integrato inserendo l'ordine di pagamento diretto delle somme in favore dell'avvocato della parte civile.
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