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Art. 2871 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2871 Codice Civile

Insinuazione al passivo del terzo datore di ipoteca: Cassazione divisa
Il caso concerne l'**insinuazione al passivo del terzo datore di ipoteca** in un fallimento. Un creditore ipotecario aveva concesso un finanziamento a una società, garantito da ipoteca sui beni di un'altra società poi fallita (il terzo datore di ipoteca). Il Tribunale aveva ammesso il credito al passivo. Il Curatore del Fallimento ha contestato, sostenendo che il creditore non fosse un creditore del fallito e dovesse partecipare solo alla distribuzione del ricavato dei beni ipotecati. La Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla questione, con due orientamenti opposti. Per la complessità e l'importanza della questione, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere il contrasto e stabilire un principio di diritto.
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Prescrizione dell’azione di rivalsa: vince il garante ignaro
Un garante ha costituito in pegno dei titoli azionari a favore di una banca per garantire il debito di una società. La banca ha venduto i titoli per soddisfare il credito, comunicando l'operazione al garante solo alcuni giorni dopo. Quando il garante ha avviato l'azione di rivalsa contro la società debitrice, questa ha eccepito la prescrizione decennale, calcolandola dal giorno della vendita dei titoli e non dalla comunicazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del garante, stabilendo che la prescrizione dell'azione di rivalsa per il terzo datore di pegno inizia a decorrere solo quando il garante riceve formale comunicazione dell'avvenuta vendita e del relativo importo, poiché prima di quel momento non ha la possibilità giuridica di agire.
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Mutuo Solutorio: la Cassazione attende le Sezioni Unite
Un garante, nell'ambito di una procedura fallimentare, ha contestato la validità di un mutuo fondiario concesso da una banca, sostenendo che si trattasse di un 'mutuo solutorio' finalizzato a ripianare debiti pregressi. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha sospeso la decisione sul ricorso. La Corte ha infatti rilevato che la questione centrale, relativa alla qualificazione e validità del mutuo solutorio, è già stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con un'altra ordinanza. Pertanto, il giudizio è stato rinviato in attesa della pronuncia del massimo organo nomofilattico per garantire un'applicazione uniforme del diritto.
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