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Art. 2871 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2871 Codice Civile

Improcedibilità del ricorso: l’onere della prova
Un garante, dopo aver saldato un'esposizione debitoria per conto del debitore principale, ha agito per il regresso. Quest'ultimo si è opposto, vantando un controcredito di gran lunga superiore. Soccombente nei primi due gradi di giudizio, il garante ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, non per questioni di merito, ma per un vizio formale: il ricorrente, pur avendo dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello, non ha depositato la copia autentica del provvedimento con la relativa relata di notifica, violando un onere perentorio previsto dal codice di procedura civile.
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Mutuo Solutorio: la Cassazione attende le Sezioni Unite
Un garante, nell'ambito di una procedura fallimentare, ha contestato la validità di un mutuo fondiario concesso da una banca, sostenendo che si trattasse di un 'mutuo solutorio' finalizzato a ripianare debiti pregressi. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha sospeso la decisione sul ricorso. La Corte ha infatti rilevato che la questione centrale, relativa alla qualificazione e validità del mutuo solutorio, è già stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con un'altra ordinanza. Pertanto, il giudizio è stato rinviato in attesa della pronuncia del massimo organo nomofilattico per garantire un'applicazione uniforme del diritto.
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Ricorso inammissibile: l’obbligo di esposizione chiara
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile a causa di una esposizione dei fatti frammentaria, incompleta e oscura. La decisione sottolinea come il mancato rispetto del requisito di chiarezza previsto dall'art. 366 c.p.c. impedisca alla Corte di esaminare nel merito le censure, ribadendo che il ricorso deve essere autosufficiente e permettere una piena comprensione della controversia senza dover consultare altri atti.
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