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Art. 2871 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2871 Codice Civile

Effetto solutorio del pegno: la Cassazione decide
Una società ha fornito un pegno a garanzia di un prestito specifico per un'altra entità. La banca creditrice, dopo aver escusso il pegno, ha utilizzato i fondi per coprire un debito diverso, impedendo al garante di esercitare il suo diritto di surroga. La Corte di Cassazione ha confermato l'"effetto solutorio del pegno", equiparando l'escussione a un pagamento. Di conseguenza, ha annullato la decisione della Corte d'Appello, riaffermando il diritto del garante al risarcimento del danno subito.
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Terzo datore di pegno: diritti e differenze con il fideiussore
Un soggetto aveva garantito il debito del fratello verso una banca costituendo un pegno sui propri titoli. Dopo aver pagato il debito per evitare l'escussione del pegno, ha chiesto il rimborso al fratello, il quale si è opposto sostenendo di non essere stato preavvisato del pagamento, perdendo così la possibilità di sollevare eccezioni contro la banca. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la figura del terzo datore di pegno non è assimilabile a quella del fideiussore e, pertanto, non è soggetta all'obbligo di preavviso previsto dall'art. 1952 c.c.
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