Un garante ha costituito in pegno dei titoli azionari a favore di una banca per garantire il debito di una società. La banca ha venduto i titoli per soddisfare il credito, comunicando l'operazione al garante solo alcuni giorni dopo. Quando il garante ha avviato l'azione di rivalsa contro la società debitrice, questa ha eccepito la prescrizione decennale, calcolandola dal giorno della vendita dei titoli e non dalla comunicazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del garante, stabilendo che la prescrizione dell'azione di rivalsa per il terzo datore di pegno inizia a decorrere solo quando il garante riceve formale comunicazione dell'avvenuta vendita e del relativo importo, poiché prima di quel momento non ha la possibilità giuridica di agire.
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