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Art. 2871 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2871 Codice Civile

Prescrizione dell’azione di rivalsa: vince il garante ignaro
Un garante ha costituito in pegno dei titoli azionari a favore di una banca per garantire il debito di una società. La banca ha venduto i titoli per soddisfare il credito, comunicando l'operazione al garante solo alcuni giorni dopo. Quando il garante ha avviato l'azione di rivalsa contro la società debitrice, questa ha eccepito la prescrizione decennale, calcolandola dal giorno della vendita dei titoli e non dalla comunicazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del garante, stabilendo che la prescrizione dell'azione di rivalsa per il terzo datore di pegno inizia a decorrere solo quando il garante riceve formale comunicazione dell'avvenuta vendita e del relativo importo, poiché prima di quel momento non ha la possibilità giuridica di agire.
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Stima beni divisione ereditaria: no a perizie vecchie, sì al valore attuale
In una causa tra fratelli per la divisione di un'eredità, la Corte di Cassazione affronta il tema cruciale della stima dei beni. Gli eredi di un fratello contestavano la decisione dei giudici di merito di utilizzare una perizia immobiliare vecchia di anni per calcolare le quote e i conguagli. La Suprema Corte ha dato loro ragione, stabilendo un principio fondamentale: la stima beni divisione ereditaria deve essere aggiornata e riflettere il valore di mercato al momento della decisione. Utilizzare una valutazione datata viola il diritto degli eredi a ricevere porzioni di valore effettivamente corrispondente alle loro quote. La sentenza precedente è stata quindi annullata su questo punto, con l'obbligo per la Corte d'Appello di procedere a una nuova valutazione.
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