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Art. 2871 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2871 Codice Civile

Insinuazione al passivo del terzo datore di ipoteca: Cassazione divisa
Il caso concerne l'**insinuazione al passivo del terzo datore di ipoteca** in un fallimento. Un creditore ipotecario aveva concesso un finanziamento a una società, garantito da ipoteca sui beni di un'altra società poi fallita (il terzo datore di ipoteca). Il Tribunale aveva ammesso il credito al passivo. Il Curatore del Fallimento ha contestato, sostenendo che il creditore non fosse un creditore del fallito e dovesse partecipare solo alla distribuzione del ricavato dei beni ipotecati. La Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla questione, con due orientamenti opposti. Per la complessità e l'importanza della questione, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere il contrasto e stabilire un principio di diritto.
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Azione di regresso del terzo datore di ipoteca: limiti
Un comproprietario concede un'ipoteca su un immobile a garanzia di un debito altrui. A seguito dell'inadempimento del debitore principale, il creditore avvia l'espropriazione forzata e vende la casa all'asta. Il proprietario escusso promuove quindi l'azione di regresso del terzo datore di ipoteca, chiedendo la restituzione del valore reale di mercato del bene perso anziché della somma effettivamente ricavata e distribuita dalla vendita giudiziaria. La Corte di Cassazione respinge la richiesta del proprietario. I giudici stabiliscono che l'azione di regresso ha natura puramente restitutoria e non risarcitoria. Il garante ha diritto a recuperare unicamente l'importo concreto versato al creditore tramite la vendita coattiva per estinguere il debito, escludendo qualsiasi differenza legata al valore commerciale dell'immobile svenduto all'asta.
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Pegno escusso al socio uscente: c’è diritto di regresso
Un socio accomandatario di una società di persone costituisce in pegno dei propri titoli personali a garanzia di linee di credito concesse alla società. Successivamente, il socio cede le proprie quote ed esce dalla compagine sociale. In seguito, le banche creditrici escutono il pegno per soddisfare i debiti della società. Il socio uscente agisce in giudizio contro la società e l'altro socio per ottenere la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, stabilisce che il socio illimitatamente responsabile che ha prestato garanzia reale ha il pieno diritto di regresso nei confronti della società per l'intero importo pagato, detratta la propria quota di partecipazione alle perdite. La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso, riconoscendo la netta distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci.
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