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Art. 2808 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2808 Codice Civile

Ipoteca Giudiziale Senza Notifica? La Cassazione Sull’Opposizione Tardiva Decreto Ingiuntivo
Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo contro un Condòmino e iscrive un'ipoteca giudiziale sui suoi immobili. Il Condòmino sostiene di non aver mai ricevuto la notifica del decreto e chiede il risarcimento dei danni per l'ipoteca. I giudici di merito rigettano la sua domanda. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che il Condòmino, una volta venuto a conoscenza del decreto, aveva l'onere di proporre l'opposizione tardiva decreto ingiuntivo entro quaranta giorni. Non avendolo fatto, il decreto è diventato definitivo e l'ipoteca è valida. Non è possibile chiedere risarcimenti separatamente.
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Iscrizione Ipotecaria Eccessiva: Abuso del Diritto o Legittima Tutela?
Un fideiussore contestava l'iscrizione ipotecaria sui suoi beni da parte di una banca, sostenendo un abuso del diritto iscrizione ipotecaria. L'ipoteca era stata iscritta anche sui beni del debitore principale, con un valore ritenuto già sufficiente. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda, evidenziando la natura solidale dell'obbligazione e la mancata specificazione del valore dell'immobile. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il creditore può agire per l'intero contro tutti i condebitori solidali e che l'iscrizione ipotecaria non è abusiva se non si dimostra l'inesistenza del diritto o un danno specifico.
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Azione revocatoria: ko del creditore che muta la fonte del debito
L'Agente della Riscossione ha promosso un'azione revocatoria per rendere inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale da parte di due coniugi su alcuni immobili. I debitori hanno eccepito la presenza di una precedente ipoteca e la tardività della modifica della domanda da parte del creditore. Quest'ultimo, infatti, ha precisato solo in un secondo momento che il debito derivava dalla qualità di socio illimitatamente responsabile del marito, e non da un debito personale diretto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei debitori. Ha stabilito che modificare la fonte del credito (da debito personale a debito societario) costituisce una domanda nuova e tardiva, non una semplice precisazione, poiché i diritti di credito sono eterodeterminati e identificati dal loro specifico fatto costitutivo.
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