Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e iscritto un'ipoteca su un immobile del debitore. Successivamente, l'azienda debitrice è fallita. Il creditore ha cercato di far valere la sua ipoteca per essere pagato prima degli altri, ma la sua richiesta è stata respinta. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo il principio dell'inopponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento se questo non è stato dichiarato formalmente esecutivo (ai sensi dell'art. 647 c.p.c.) prima della dichiarazione di fallimento. Questa mancanza non è una semplice formalità. Di conseguenza, anche l'ipoteca basata su quel decreto è risultata inefficace verso la massa dei creditori, facendo perdere al creditore la sua posizione di privilegio.
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