Una contribuente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'agente della riscossione per debiti IRPEF non pagati, sostenendo che l'ipoteca sulla propria prima casa fosse illegittima in quanto assimilabile a un atto di esecuzione forzata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'iscrizione ipotecaria prevista dalla legge ha natura cautelare e non costituisce un atto di espropriazione forzata vero e proprio. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria può legittimamente iscrivere ipoteca anche sulla prima casa del debitore, poiché tale misura serve solo a garantire il credito e a sollecitare l'adempimento, senza avviare la vendita forzata dell'immobile. La contribuente è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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