Il Tribunale di Torino revocava l'ammissione al gratuito patrocinio di un cittadino poiché l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato redditi superiori alla soglia di legge per gli anni 2020 e 2021. Il cittadino proponeva ricorso sostenendo che, sottraendo gli oneri deducibili, il suo reddito effettivo rientrava nei limiti di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, rileva il reddito lordo effettivo dell'istante e non quello depurato da deduzioni o detrazioni fiscali. Queste ultime servono solo a determinare l'imposta da pagare e non lo stato di non abbienza. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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