Un imprenditore boschivo ha chiesto la restituzione delle somme versate a un ente pubblico in esecuzione di un contratto di compravendita di legname, successivamente dichiarato nullo per mancanza di una gara pubblica. La Corte d'appello ha rigettato la domanda dell'imprenditore e confermato la sua condanna a restituire i pagamenti ricevuti, ritenendo irrilevanti i documenti di pagamento a causa della nullità del contratto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore, rilevando una motivazione apparente nella sentenza d'appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che la nullità del contratto non cancella il diritto alla restituzione delle somme versate (indebito oggettivo) e che il giudice non può ignorare le prove documentali e testimoniali con formule astratte. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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