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Art. 2720 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2720 Codice Civile

Motivazione apparente: l’imprenditore vince contro l’ente
Un imprenditore boschivo ha chiesto la restituzione delle somme versate a un ente pubblico in esecuzione di un contratto di compravendita di legname, successivamente dichiarato nullo per mancanza di una gara pubblica. La Corte d'appello ha rigettato la domanda dell'imprenditore e confermato la sua condanna a restituire i pagamenti ricevuti, ritenendo irrilevanti i documenti di pagamento a causa della nullità del contratto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore, rilevando una motivazione apparente nella sentenza d'appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che la nullità del contratto non cancella il diritto alla restituzione delle somme versate (indebito oggettivo) e che il giudice non può ignorare le prove documentali e testimoniali con formule astratte. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Fatture registrate in contabilità: valgono come prova del debito
Un professionista si oppone a un decreto ingiuntivo chiesto da una società, pretendendo in via riconvenzionale il pagamento di prestazioni di consulenza. La Corte d'Appello respinge la sua richiesta ritenendo le fatture semplici documenti unilaterali non idonei a provare il credito. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che le fatture registrate in contabilità dalla società debitrice hanno un preciso valore di riconoscimento del debito (efficacia confessoria ex art. 2720 c.c.), anche se la disputa non è tra due imprenditori. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Scritture contabili: il valore delle fatture registrate
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da una società acquirente contro il decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il mancato pagamento di merci. Il cuore della controversia riguarda il valore delle scritture contabili: la Corte ha ribadito che la registrazione delle fatture nel registro IVA, pur non rientrando strettamente negli artt. 2709 e 2710 c.c., costituisce prova scritta del debito. Tale annotazione ha infatti natura confessoria ex art. 2720 c.c., rappresentando un atto ricognitivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante. La decisione sottolinea inoltre l'impossibilità di riesaminare i fatti in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme.
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