Una società cessionaria di crediti in blocco ha richiesto l'ammissione al passivo di un fallimento, ma la sua domanda è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è una prova sufficiente per dimostrare la titolarità di uno specifico credito quando questa viene contestata dalla curatela. È necessario fornire la prova documentale, come il contratto di cessione, che attesti l'inclusione del singolo credito nell'operazione. La Corte ha inoltre parzialmente accolto un ricorso incidentale del fallimento riguardante la liquidazione delle spese legali.
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