Il caso riguarda un condannato che ha richiesto l'estinzione del reato dopo patteggiamento. La sentenza originaria era diventata definitiva nel 2013. Nel 2016, entro il limite dei cinque anni, l'uomo ha commesso un nuovo reato, accertato con sentenza definitiva solo nel 2020. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di estinzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per impedire l'estinzione, rileva la data di commissione del nuovo reato (avvenuta nel quinquennio) e non il momento in cui la relativa condanna diventa irrevocabile. Il ricorrente perde la causa e viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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