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Art. 257 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Danni alla proprietà: la Cassazione chiarisce i poteri istruttori del giudice d’appello
Un proprietario ha citato in giudizio una vicina per danni causati all'esterno della sua abitazione. Il giudice di pace ha accolto la sua richiesta di risarcimento. In appello, il Tribunale ha ribaltato la decisione, rigettando la domanda del proprietario. Ha motivato la sua scelta con la verbalizzazione troppo sintetica delle testimonianze, che non permetteva di ricostruire i fatti. Il proprietario ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che il giudice d'appello ha ampi **poteri istruttori del giudice d'appello**, potendo riesaminare i testimoni anche senza una specifica richiesta di parte, per garantire una corretta valutazione delle prove. La sentenza è stata cassata e il caso rinviato a un nuovo giudice.
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