La Corte di Cassazione stabilisce che la responsabilità del fideiussore in un contratto di locazione si estende anche ai danni derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile. Con l'ordinanza n. 32954/2023, i giudici hanno chiarito che l'obbligazione prevista dall'art. 1591 c.c. ha natura contrattuale e non extracontrattuale, rientrando quindi pienamente nella garanzia prestata per tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
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