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Art. 2520 Codice Civile — Anno 2023

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Cooperative sociali: solo liquidazione coatta, no fallimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33280/2023, ha stabilito un principio fondamentale per le cooperative sociali. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017, queste entità acquisiscono di diritto la qualifica di 'impresa sociale'. Di conseguenza, in caso di insolvenza, non possono essere dichiarate fallite, ma devono essere sottoposte esclusivamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha chiarito che la normativa speciale per le imprese sociali prevale su quella generale prevista per le cooperative, escludendo così la possibilità del fallimento.
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Cooperativa sociale fallimento: no, è liquidazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29801/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di insolvenza delle cooperative sociali. Contrariamente a quanto deciso nei primi gradi di giudizio, la Corte ha escluso la possibilità di un fallimento per una cooperativa sociale, affermando che, in quanto 'impresa sociale' di diritto secondo il D.Lgs. 112/2017, essa deve essere assoggettata esclusivamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Questa decisione si basa sulla prevalenza della normativa speciale per le imprese sociali, che mira a tutelare le loro finalità civiche e solidaristiche, rispetto alle norme generali sul fallimento delle società cooperative.
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