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Art. 2520 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2520 Codice Civile

Operazioni Baciate: Nullità e Sorte del Mutuo
La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità di un'operazione di acquisto di azioni proprie finanziata dalla banca stessa (le cosiddette "operazioni baciate") si estende anche al contratto di mutuo collegato. Questa nullità può essere fatta valere dal cliente anche nei confronti della banca cessionaria che ha acquisito gli attivi dell'istituto di credito originario. La legge speciale che protegge la banca acquirente dalle passività pregresse non si applica in questo caso, poiché la nullità è un vizio originario del credito (un attivo ceduto) e non una passività esclusa dalla cessione.
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Assistenza finanziaria banche: Cassazione e nullità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c. per le società per azioni, si applica anche alle banche popolari. In un caso riguardante un finanziamento concesso da una banca a una società, poi fallita, i cui fondi erano stati utilizzati per sottoscrivere azioni della stessa banca, la Corte ha confermato la nullità del contratto di mutuo. La violazione di questa norma, posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e dei creditori, rende l'intera operazione invalida, impedendo alla banca di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.
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