La Corte di Cassazione ha stabilito che una cooperativa agricola non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex L. 3/2012). Tale esclusione deriva dal fatto che le cooperative sono già soggette, in caso di insolvenza, alla procedura speciale di liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha ritenuto che la normativa sul sovraindebitamento sia riservata a soggetti non sottoposti ad altre procedure concorsuali, e che questa differenziazione di trattamento per le cooperative non sia incostituzionale, data la loro peculiare funzione sociale.
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