Una società sanitaria privata ha richiesto un rimborso per i costi fissi sostenuti durante l'emergenza Covid-19, ottenendo un decreto ingiuntivo. L'ente pubblico si è opposto, sollevando una questione di giurisdizione. La Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'erogazione del contributo era un atto vincolato dalla legge, senza alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.
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