La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società in concordato contro la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato l'annullamento di alcuni contratti infragruppo per conflitto di interessi e nullità. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso generici, non specificamente confrontati con la sentenza impugnata e basati su una sovrapposizione di censure incompatibili, ribadendo il rigore formale richiesto per l'accesso al giudizio di legittimità.
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