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Art. 2479-ter Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2479-ter Codice Civile

Abuso di maggioranza: scontro sulla prelazione cancellata
Una società a responsabilità limitata, composta da tre soci paritari, delibera a maggioranza la soppressione della clausola di prelazione interna per il trasferimento delle quote. Subito dopo, un socio vende la propria quota all'altro, che ottiene così il controllo della società. Il socio escluso impugna la delibera denunciando un abuso di maggioranza volto a emarginarlo. Il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d'Appello ribalta la decisione escludendo il danno. La Corte di Cassazione, ritenendo la questione di particolare rilevanza giuridica per la tutela delle minoranze, non decide immediatamente ma dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico.
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Socio in conflitto di interessi: la minoranza batte il quorum
Una socia di minoranza ha impugnato la delibera dell'assemblea che negava l'azione di responsabilità contro l'amministratore e il socio di maggioranza. La delibera era stata approvata grazie al voto determinante di quest'ultimo, configurando un evidente caso di socio in conflitto di interessi. La Corte d'Appello ha annullato la delibera, accertando operazioni concrete dannose per la società, come l'uso gratuito di auto aziendali. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che, anche con l'astensione del socio, non si sarebbe raggiunto il quorum per approvare l'azione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'interesse a impugnare sorge per il solo fatto che la delibera sia stata adottata con il voto decisivo del socio in conflitto, a prescindere dalla possibilità di approvare una decisione diversa. Vince la socia di minoranza.
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Impugnazione delibera aumento capitale srl: vince il Registro
La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sull'impugnazione delibera aumento capitale srl. Un socio aveva contestato la decisione, sostenendo che il termine per agire decorresse dalla trascrizione sul libro delle decisioni dei soci. La Corte ha invece stabilito che il termine decadenziale di 180 giorni per l'impugnazione decorre dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Questa forma di pubblicità legale, infatti, garantisce certezza e tutela sia per i soci che per i terzi. Di conseguenza, il ricorso del socio, presentato oltre tale termine, è stato respinto perché tardivo. La società ha quindi vinto la causa.
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Arbitrabilità delibere societarie: il Socio vince contro l’Azienda
Un socio impugnava davanti a un collegio arbitrale alcune delibere della sua società, tra cui la conversione di un suo finanziamento in capitale e un'operazione di riduzione e aumento del capitale sociale. L'azienda sosteneva che la materia non fosse arbitrabile. La Corte di Cassazione ha chiarito il principio sull'arbitrabilità delle delibere societarie: la controversia può essere decisa da arbitri se l'impugnazione si fonda sulla lesione di diritti individuali e disponibili del socio, senza toccare norme inderogabili poste a tutela di interessi collettivi o di terzi. Poiché il socio lamentava la lesione del suo diritto di credito e della sua quota, la Corte ha confermato la competenza degli arbitri, dando ragione al socio e rigettando il ricorso dell'azienda.
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Abuso di potere della maggioranza: perde per un vizio di forma
Una socia di minoranza impugna una delibera di aumento di capitale, ritenendola un atto di abuso di potere della maggioranza finalizzato a escluderla dalla società. La socia sosteneva che l'operazione fosse ingiustificata e che il voto della maggioranza fosse illegittimo per una precedente violazione della clausola di prelazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza precedente. La socia di minoranza ha quindi perso la causa per un vizio procedurale, con condanna al pagamento delle spese legali.
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