Una società, le cui quote (24%) erano state confiscate, ha deliberato una ricapitalizzazione escludendo l'Agenzia statale (ANBSC). La società ha quindi richiesto la divisione dei beni immobili, ora in comproprietà. La Cassazione ha stabilito che il tribunale di merito deve prima verificare se la delibera di ricapitalizzazione sia stata impugnata dall'Agenzia, poiché questo fatto è decisivo per determinare la natura del bene e la procedura applicabile in tema di confisca di quote sociali.
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