In un caso di retratto agrario, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte ha stabilito di non poter riesaminare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di appello, come la qualificazione del contratto di vendita e l'effettiva contiguità dei fondi. La decisione sottolinea che le contestazioni basate su una diversa interpretazione delle prove sono precluse in sede di Cassazione, la cui funzione è garantire la corretta applicazione della legge, non rivedere i fatti.
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