Un imprenditore individuale ha impugnato la propria dichiarazione di fallimento, sostenendo vizi nella notifica e l'effettivo mancato avvio dell'attività. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la procedura speciale di notifica del fallimento, inclusa quella via PEC, si applica anche all'imprenditore individuale, equiparandolo a quello societario. La Corte ha inoltre ribadito che spetta all'imprenditore l'onere di provare la propria non fallibilità.
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