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Art. 2424-bis Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2424-bis Codice Civile

Deducibilità accantonamenti fondo rischi: rigetto del Fisco
Una società di capitali ha ceduto una partecipazione societaria concordando che parte del prezzo incassato potesse essere restituita all'acquirente al verificarsi di determinate condizioni future. Per fronteggiare tale eventualità, la società venditrice ha registrato a bilancio una riserva e ha operato la deducibilità accantonamenti fondo rischi dal reddito d'impresa per oltre sei milioni di euro, rinviando l'imposizione agli anni successivi. L'amministrazione finanziaria ha contestato la deduzione emettendo un avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha dato ragione al fisco. I giudici hanno chiarito che la legge tributaria vieta categoricamente la deduzione di accantonamenti diversi da quelli espressamente elencati nel testo unico delle imposte sui redditi, rendendo irrilevante l'eventuale tassazione operata dall'impresa nei periodi d'imposta successivi.
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Regime PEX elusivo: no sconti fiscali sull’investimento fittizio
Una società ha tentato di applicare l'esenzione fiscale sulla plusvalenza derivante dalla vendita di una partecipazione, ma la Cassazione ha confermato la decisione dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno stabilito che si trattava di un Regime PEX elusivo. La società aveva classificato la partecipazione come un investimento a lungo termine (immobilizzazione finanziaria) solo formalmente. In realtà, le prove dimostravano che l'acquisto era finalizzato a una rapida rivendita speculativa. Di conseguenza, la partecipazione doveva essere iscritta nell'attivo circolante e la plusvalenza tassata per intero, senza poter beneficiare del regime PEX.
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Riclassificazione immobili società di comodo: trucco bocciato
Una società immobiliare ha tentato di evitare la tassazione come 'società di comodo' attraverso la riclassificazione di alcuni immobili da 'immobilizzazioni' a 'rimanenze', sostenendo fossero destinati alla vendita. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, ritenendola un artificio contabile. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo un principio chiave: la semplice riclassificazione immobili società di comodo non è sufficiente. Per dimostrare la reale volontà di vendita, non basta un incarico formale a un'agenzia immobiliare; servono prove concrete e oggettive di un'effettiva attività commerciale, come iniziative di vendita serie e una commerciabilità reale dei beni. La sentenza del giudice precedente è stata annullata.
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Società non operativa: contenzioso edilizio non giustifica l’inattività
Una società immobiliare acquista un terreno edificabile, ma bloccato da un contenzioso con il Comune. L'Agenzia delle Entrate la considera una 'società non operativa' perché, a causa del blocco, non produce ricavi sufficienti. La Cassazione dà ragione al Fisco sul punto: la scelta di acquistare un bene già problematico è una decisione imprenditoriale, non una causa di forza maggiore che giustifica l'inattività. Pertanto, la presunzione di essere una società non operativa è valida ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, per l'IVA, la Corte applica il diritto europeo, affermando che il diritto alla detrazione non può essere negato solo per questo motivo. La causa viene quindi parzialmente rinviata a un nuovo giudice.
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Bancarotta da falso in bilancio: la Cassazione conferma
Un imprenditore è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta impropria derivante da falso in bilancio. In qualità di amministratore di fatto, ha mascherato lo stato di insolvenza della società omettendo la svalutazione di crediti inesigibili e la contabilizzazione di debiti. Questa condotta ha permesso di proseguire l'attività d'impresa, aggravandone il dissesto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e chiarendo i presupposti del reato di bancarotta da falso in bilancio.
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