Il Collegio di Garanzia ha sanzionato Il Candidato per irregolarità nei contributi elettorali ricevuti da una cooperativa privata. Secondo l'autorità, il finanziamento alla campagna elettorale era nullo perché deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non dall'Assemblea dei soci. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Candidato, stabilendo che i giudici di merito hanno interpretato lo statuto della cooperativa in modo troppo rigido. Gli amministratori di una società hanno infatti il potere di compiere tutti gli atti strumentali all'oggetto sociale, inclusa l'erogazione di contributi politici, se non espressamente vietato. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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