Un coltivatore diretto ha agito in giudizio per esercitare il diritto di prelazione agraria su un fondo confinante, sostenendo che la cessione di quote della società proprietaria del terreno fosse un'operazione simulata per eludere i suoi diritti. Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di legittimazione passiva dei convenuti, in quanto l'azione doveva essere intentata contro la società proprietaria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso perché mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e ha ribadito che la cessione di quote sociali non equivale a una vendita del fondo.
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