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Art. 2248 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Riscatto agrario negato: terreno curato da società
Un proprietario confinante ha richiesto il riscatto agrario di un terreno agricolo venduto a terzi, sostenendo la mancata notifica della vendita per la prelazione. Gli acquirenti hanno contestato l'assenza della coltivazione diretta continuativa da parte del richiedente. I giudici hanno accertato che il fondo confinante non era lavorato direttamente dalla persona fisica, bensì gestito da una società agricola autonoma costituita tra eredi. Inoltre, l'attività agricola dell'attore risultava soltanto sporadica e priva dei requisiti minimi di abitualità. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di riscatto agrario, ribadendo che la prelazione non spetta a chi non coltiva direttamente il terreno nel biennio precedente e ha condannato il ricorrente a pagare le spese processuali.
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Prelazione agraria: no al riscatto su quote sociali
Un coltivatore diretto ha agito in giudizio per esercitare il diritto di prelazione agraria su un fondo confinante, sostenendo che la cessione di quote della società proprietaria del terreno fosse un'operazione simulata per eludere i suoi diritti. Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di legittimazione passiva dei convenuti, in quanto l'azione doveva essere intentata contro la società proprietaria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso perché mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e ha ribadito che la cessione di quote sociali non equivale a una vendita del fondo.
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