Un proprietario confinante ha richiesto il riscatto agrario di un terreno agricolo venduto a terzi, sostenendo la mancata notifica della vendita per la prelazione. Gli acquirenti hanno contestato l'assenza della coltivazione diretta continuativa da parte del richiedente. I giudici hanno accertato che il fondo confinante non era lavorato direttamente dalla persona fisica, bensì gestito da una società agricola autonoma costituita tra eredi. Inoltre, l'attività agricola dell'attore risultava soltanto sporadica e priva dei requisiti minimi di abitualità. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di riscatto agrario, ribadendo che la prelazione non spetta a chi non coltiva direttamente il terreno nel biennio precedente e ha condannato il ricorrente a pagare le spese processuali.
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