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Art. 2248 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Imponibile contributivo gestione commercianti: ko per la titolare
L'Imprenditrice, titolare di un'impresa individuale, ha impugnato la decisione che la obbligava a pagare all'INPS i contributi previdenziali sul reddito del marito, collaboratore familiare. Tale reddito derivava anche dalla partecipazione del coniuge come socio accomandatario in una societa immobiliare di mero godimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'imponibile contributivo gestione commercianti deve includere la totalita dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF. Poiche i redditi da societa di persone sono qualificati fiscalmente come redditi d'impresa per il principio di trasparenza, essi concorrono a formare la base imponibile previdenziale del collaboratore, anche se la societa svolge solo attivita di locazione immobiliare passiva. L'Imprenditrice perde la causa e deve versare i contributi richiesti.
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Obbligo contributivo: reddito da più società
La Corte di Cassazione ha stabilito che un imprenditore iscritto alla Gestione Commercianti INPS deve versare i contributi sulla totalità dei redditi d'impresa percepiti, inclusi quelli derivanti da società di persone in cui non svolge attività lavorativa diretta. Una volta accertato l'obbligo contributivo per l'attività prevalente, la base imponibile si estende a tutti i redditi d'impresa per il principio di trasparenza fiscale delle società di persone, respingendo il ricorso dell'imprenditore.
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