Un professionista ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una società per il pagamento di prestazioni stragiudiziali. La società si è opposta, sostenendo di aver affidato l'incarico a una collaboratrice dello studio e di averla già pagata. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno revocato il decreto, riconoscendo solo un minimo importo per attività marginali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando che per pretendere il compenso è indispensabile dimostrare il reale conferimento dell'incarico professionale da parte del cliente. Il contratto d'opera si conclude infatti tra chi conferisce l'incarico e chi lo riceve, a prescindere da chi esegua materialmente l'attività o dal ruolo di titolare dello studio.
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