Una società finanziaria e la sua amministratrice hanno fatto causa a un commercialista e a una società di servizi, chiedendo il risarcimento dei danni per la cancellazione dall'albo degli operatori finanziari e per sanzioni ricevute. Secondo le ricorrenti, i professionisti non avevano effettuato le dovute comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Camera di Commercio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha confermato che la responsabilità professionale del commercialista non poteva sussistere, poiché l'incarico scritto non comprendeva tali adempimenti. Inoltre, i giudici hanno ribadito che il danno all'immagine e la perdita di guadagno non sono automatici (in re ipsa), ma vanno concretamente provati. La società finanziaria ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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