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Art. 2113 Codice Civile — Anno 2023

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Altri anni per Art. 2113 Codice Civile

Trasferimento d’azienda: licenza bancaria irrilevante
La Corte di Cassazione ha confermato che il passaggio di dipendenti da un istituto di credito in liquidazione a un'altra banca costituisce un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la conseguente applicazione di tutte le tutele per i lavoratori. La Corte ha stabilito che la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria della società cedente è irrilevante per la qualificazione dell'operazione, poiché la licenza è un titolo personale e non un bene aziendale trasferibile. Di conseguenza, gli accordi individuali di conciliazione che prevedevano la rinuncia a diritti futuri sono stati dichiarati nulli.
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Modifica unilaterale contratto: quando prevale?
La Cassazione conferma che un accordo collettivo aziendale non può peggiorare le condizioni di un contratto individuale, come un 'premio di collaborazione' incondizionato. Questa è una modifica unilaterale contratto illegittima. La prescrizione dei crediti decorre solo dalla fine del rapporto di lavoro, data l'assenza di stabilità reale post-riforma Fornero.
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Contratto individuale: più forte del collettivo
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto individuale di lavoro che prevede condizioni più favorevoli per il dipendente, come un bonus incondizionato, non può essere peggiorato da un successivo contratto collettivo aziendale. La Corte ha confermato che la previsione individuale rappresenta un diritto acquisito. Inoltre, ha ribadito che il termine di prescrizione per i crediti retributivi, in assenza di un regime di stabilità reale del posto di lavoro, inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto.
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Cessione ramo d’azienda: quando non si applica la decadenza
In un caso di cessione di ramo d'azienda nel settore bancario, la Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori non sono soggetti a termini di decadenza per richiedere l'accertamento della continuità del loro rapporto di lavoro con la società acquirente. L'ordinanza conferma che, se l'operazione costituisce un effettivo trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c., la tutela legale dei dipendenti è automatica e non può essere annullata da accordi individuali basati su presupposti errati, i quali sono da considerarsi nulli.
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Trasferimento d’azienda: quando è nullo l’accordo?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31441/2023, ha chiarito che un'operazione tra due istituti di credito, formalmente presentata come cessione di singoli contratti di lavoro, costituisce in realtà un trasferimento d'azienda se ne possiede le caratteristiche sostanziali. Di conseguenza, si applica la tutela inderogabile dell'art. 2112 c.c., che garantisce la continuità del rapporto di lavoro alle medesime condizioni. La Corte ha stabilito la nullità degli accordi individuali di conciliazione volti a derogare a tale disciplina, anche in presenza di una crisi aziendale della cedente, se non sono state rispettate le corrette procedure sindacali.
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Cessione ramo d’azienda: le tutele inderogabili
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31424/2023, ha stabilito che in una cessione di ramo d'azienda le tutele previste dall'art. 2112 c.c. per i lavoratori sono inderogabili. Di conseguenza, gli accordi di conciliazione individuali sottoscritti dai dipendenti, che prevedono una rinuncia a diritti futuri o si basano sul presupposto errato dell'inesistenza di un trasferimento d'azienda, sono da considerarsi nulli. La Corte ha ribadito che la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente alle medesime condizioni è un principio cardine che non può essere eluso.
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Rinuncia al risarcimento: quando è nulla per la legge?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia al risarcimento del danno da parte di lavoratori precari del settore pubblico è da considerarsi nulla qualora sia collegata, in un rapporto sinallagmatico, alla stipula di un ulteriore contratto a termine che viola norme imperative, come il superamento del limite massimo di durata di 36 mesi. Il caso riguardava alcuni agenti di polizia municipale che avevano accettato un nuovo contratto part-time rinunciando a ogni pretesa pregressa. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, dichiarando la nullità sia della clausola contrattuale sia della conseguente rinuncia.
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