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Art. 1994 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1994 Codice Civile

Firma assegno aziendale: chi paga il debito?
La Corte di Cassazione chiarisce che la firma su un assegno aziendale, se apposta senza specificare di agire in nome e per conto della società, comporta la responsabilità personale del firmatario. In un caso di assegni emessi da un delegato su un conto di una cooperativa, i giudici hanno stabilito che l'obbligazione cartolare sorge in capo a chi firma, basandosi sul principio di letteralità del titolo. La conoscenza da parte del creditore del rapporto di delega è irrilevante se non risulta dal documento stesso.
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Firma assegno societario: chi paga il debito?
La Corte di Cassazione ha stabilito che chi appone la propria firma su un assegno tratto da un conto societario, senza specificare di agire in nome e per conto della società, risponde personalmente del pagamento. In base al principio di letteralità dei titoli di credito, la responsabilità personale del firmatario è presunta a meno che non vi sia una chiara indicazione della rappresentanza (come un timbro o una dicitura specifica). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile l'eccezione di aver firmato sotto minaccia, in quanto non formulata come specifica domanda di annullamento nei precedenti gradi di giudizio.
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