Un risparmiatore ha chiesto a un istituto bancario la riscossione di una somma ingente tramite un certificato di deposito al portatore consegnatogli da un cassiere. La banca ha rifiutato l'incasso rilevando che la firma sul titolo era apocrifa, il documento risultava annullato e la somma non era mai confluita nella contabilità bancaria per versamenti avvenuti in contanti fuori dai locali aziendali. I giudici di merito hanno condannato la banca valorizzando la buona fede del cliente e la responsabilità per fatto del dipendente. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti accogliendo il ricorso della banca. Il principio di apparenza non supera l'eccezione reale di falsità della firma nei titoli di credito, e la condotta imprudente del cliente esclude automatismi risarcitori.
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