Una società acquista del fertilizzante in Egitto per trasportarlo in Italia, assicurando il carico contro i danni. Durante il viaggio, la nave subisce un'avaria e viene rimorchiata in Siria, per poi essere demolita in Turchia. La società chiede l'indennizzo assicurativo per la perdita totale della merce. La Corte d'appello accoglie la domanda basandosi sulla presunzione che la demolizione della nave comporti la perdita del carico. La Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso della compagnia assicuratrice. I giudici chiariscono che spetta sempre all'assicurato dimostrare che il danno sia derivato direttamente da un rischio coperto dalla polizza. Non basta presumere la perdita del carico dalla demolizione della nave, soprattutto se la merce era intatta e l'assicurato ha scelto volontariamente di non recuperarla. La sentenza viene cassata con rinvio.
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