Un'azienda stipula un contratto di assicurazione del credito con una compagnia assicurativa. A seguito del mancato pagamento da parte di tre debitori, l'assicurato chiede l'indennizzo. La compagnia rifiuta, sostenendo che l'assicurato non ha attivato tempestivamente le procedure di recupero crediti, violando i patti contrattuali. Un collegio arbitrale dà ragione alla compagnia, dichiarando la decadenza dall'indennizzo. L'assicurato impugna la decisione, lamentando la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto. La Corte d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione poiché le clausole erano chiare e andavano solo applicate. La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità del ricorso: le contestazioni sulla buona fede sono irrilevanti rispetto a una decisione basata su regole procedurali e su clausole contrattuali chiare e inequivocabili. Vince la compagnia assicurativa.
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