Una società correntista ha citato in giudizio la propria banca e un professionista per ottenere la restituzione di 50.000 euro, trasferiti tramite un bonifico con firma falsificata. La Corte d'Appello ha condannato il professionista alla restituzione, escludendo però la responsabilità della banca per bonifico falso poiché la falsità della firma non era rilevabile a occhio nudo. La Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno ribadito che l'istituto di credito risponde solo per colpa e non a titolo di responsabilità oggettiva. La banca, comportandosi con la diligenza del buon banchiere, non è tenuta a rilevare falsificazioni sofisticate che richiedano l'uso di strumentazioni particolari, ma solo quelle evidenti a prima vista.
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