Un investitore ha citato in giudizio una banca per le perdite subite su obbligazioni estere, lamentando la violazione degli obblighi informativi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su vizi procedurali, come la commistione di diversi motivi di ricorso e la mancata impugnazione di tutte le ragioni giuridiche autonome della sentenza d'appello. Questo caso sottolinea l'importanza della corretta formulazione tecnica del ricorso in materia di obblighi informativi banca.
Continua »