Un agente di commercio ha subito una condanna al risarcimento danni per oltre 96.000 euro a causa della violazione del divieto di concorrenza dell'agente. La società mandante ha infatti accertato che l'agente ha svolto attività concorrenziale a favore di un'altra ditta nel settore della telefonia. L'agente ha impugnato la decisione sostenendo che il contratto fosse limitato solo a una tipologia di prodotti e contestando la mancanza di giusta causa nel proprio recesso. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado: l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e le prove raccolte hanno dimostrato la condotta illecita. Di conseguenza, la Suprema Corte ha negato all'agente sia l'indennità sostitutiva del preavviso sia l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., condannandolo anche al pagamento delle spese di giudizio.
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