La Corte di Cassazione stabilisce che la qualifica di agente monomandatario, ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso, dipende dalle previsioni contrattuali e non dall'effettivo svolgimento dell'attività per un solo preponente. Se il contratto permette all'agente di assumere altri incarichi non concorrenziali, la scelta di non farlo è irrilevante. Pertanto, all'agente spetta l'indennità ridotta prevista per gli agenti plurimandatari, poiché la tutela rafforzata è riservata solo a chi è contrattualmente vincolato all'esclusiva.
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