La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ente previdenziale che pretendeva il pagamento di contributi per 39 lavoratori, sostenendo la sussistenza di un contratto di agenzia. I giudici hanno invece confermato la qualificazione di incaricati alle vendite dirette a domicilio, rilevando l'assenza di stabilità, la mancanza di una zona determinata e la possibilità di interrompere il rapporto senza preavviso. La decisione sottolinea come la modestia dei redditi e l'occasionalità delle prestazioni escludano la configurabilità del contratto di agenzia, rendendo illegittima la pretesa contributiva dell'ente.
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