In un caso di trasporto internazionale di merci andate smarrite, una società mittente ha citato in giudizio il vettore principale, il quale ha chiamato in causa il sub-vettore. La domanda della società mittente è stata rigettata. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base al principio di soccombenza, le spese processuali del terzo chiamato devono essere pagate dall'attore la cui domanda infondata ha reso necessaria la chiamata in causa, e non compensate tra le altre parti.
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