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Art. 1665 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1665 Codice Civile

Operazioni oggettivamente inesistenti: la fattura non basta
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società il recupero a tassazione di maggiori ricavi per l'anno 2008 e l'indebita deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti. I giudici di merito avevano annullato l'accertamento valorizzando la contabilità regolare, i pagamenti bancari e alcune perizie di parte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, ribadendo che il principio di competenza è inderogabile e che la mera regolarità formale dei documenti non basta a smentire gli indizi del Fisco sulle frodi tributarie. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza per carenza motivazionale e violazione delle regole sull'onere probatorio, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Operazioni oggettivamente inesistenti tra fatture e costi reali
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società per il recupero a tassazione di maggiori ricavi omessi e costi legati a operazioni oggettivamente inesistenti. I giudici di secondo grado hanno annullato l'atto impositivo ritenendo sufficienti i bonifici contabili e una perizia tecnica presentata dalla contribuente. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'onere probatorio e del principio di competenza temporale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso statuendo che la mera regolarità formale dei pagamenti non basta a superare gli indizi di inesistenza fattuale delle prestazioni e che le regole sull'imputazione annuale dei ricavi sono tassative.
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Denuncia Vizi Appalto Tardiva: Casa Ristrutturata, Danno Negato
Una proprietaria di casa contesta alcuni difetti di ristrutturazione dopo aver già svolto un accertamento tecnico per altri problemi. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta di risarcimento per questi nuovi vizi. Il motivo è che tali difetti, come un montaggio errato di architravi, erano già riconoscibili al tempo del primo accertamento. La mancata e tempestiva denuncia vizi appalto ha fatto perdere alla proprietaria il diritto alla garanzia per quelle specifiche imperfezioni. Di conseguenza, l'impresa edile ha vinto la causa su questo punto, vedendo ridotto l'importo dovuto alla cliente.
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