Una società committente si opponeva al pagamento per l'installazione di un'insegna, sollevando un'eccezione di inadempimento per ritardi e vizi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che una volta che l'appaltatore prova di aver eseguito la prestazione, spetta al committente dimostrare la gravità dell'inadempimento. La Corte ha inoltre confermato che la ricezione dell'opera senza riserve può configurare un'accettazione tacita, anche in assenza di una verifica formale.
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