Un Ente Concedente ha chiesto il rilascio di un terreno agricolo detenuto da un Affittuario, sostenendo la cessazione del rapporto in forza di una disdetta inviata anni prima. L'Affittuario si è opposto, contestando la validità della disdetta e richiedendo un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo. La Corte d'Appello ha dichiarato cessato il contratto agrario e ha rigettato la richiesta di indennizzo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Affittuario. I giudici hanno stabilito che la disdetta era pienamente valida e che il diritto al compenso per i miglioramenti richiede necessariamente il consenso espresso del proprietario o l'autorizzazione dell'autorità agraria competente, requisiti del tutto assenti nel caso specifico. L'Affittuario è stato quindi condannato al rilascio del fondo e al pagamento delle spese legali.
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