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Art. 1597 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Contratto agrario: via dal fondo senza indennizzo per migliorie
Un Ente Concedente ha chiesto il rilascio di un terreno agricolo detenuto da un Affittuario, sostenendo la cessazione del rapporto in forza di una disdetta inviata anni prima. L'Affittuario si è opposto, contestando la validità della disdetta e richiedendo un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo. La Corte d'Appello ha dichiarato cessato il contratto agrario e ha rigettato la richiesta di indennizzo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Affittuario. I giudici hanno stabilito che la disdetta era pienamente valida e che il diritto al compenso per i miglioramenti richiede necessariamente il consenso espresso del proprietario o l'autorizzazione dell'autorità agraria competente, requisiti del tutto assenti nel caso specifico. L'Affittuario è stato quindi condannato al rilascio del fondo e al pagamento delle spese legali.
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