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Art. 1597 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1597 Codice Civile

Responsabilità civile dei magistrati: risarcimento negato e multa
Un proprietario di un'imbarcazione ha promosso un'azione per la responsabilità civile dei magistrati contro lo Stato, lamentando presunti errori commessi dai giudici di merito in una precedente causa riguardante i canoni di un posto barca. Sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno rigettato la domanda, condannando il ricorrente anche per responsabilità aggravata per aver abusato dello strumento processuale. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando definitivamente il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove non può fondare una richiesta di risarcimento, salvo nei casi eccezionali di colpa grave o dolo, qui del tutto assenti. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.
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Opposizione all’esecuzione: confini vaghi ma lo sfratto resta
Il Conduttore di un fondo rustico proponeva opposizione all'esecuzione contro il precetto di rilascio notificato dalle nuove Proprietarie, basato su una sentenza di sfratto del 2006. Il Conduttore eccepiva l'indeterminatezza del fondo e l'esistenza di un nuovo accordo agrario verbale. La Corte d'Appello rigettava l'opposizione, rilevando d'ufficio la nullità del nuovo contratto verbale per mancanza della qualifica di coltivatore diretto in capo al Conduttore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la nullità contrattuale è sempre rilevabile d'ufficio e che le difficoltà di identificazione dei confini del fondo non rendono ineseguibile il titolo, ma vanno risolte davanti al giudice dell'esecuzione.
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Rinnovazione tacita del contratto: niente sfratto senza domanda
I Conduttori di alcuni immobili hanno chiesto l'accertamento della rinnovazione tacita del contratto di locazione, contestando la scadenza dei rapporti. La Corte d'Appello ha dichiarato i contratti cessati nel 2015, ordinando il rilascio degli immobili. La Cassazione ha accolto il ricorso dei Conduttori: la Fondazione Locatrice aveva espressamente escluso la richiesta di rilascio nei propri atti, riservandosi di agire separatamente. Di conseguenza, il giudice d'appello non poteva ordinare lo sgombero d'ufficio, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Suprema Corte ha eliminato l'ordine di rilascio, confermando che spetta al locatore provare l'invio della disdetta per impedire la rinnovazione tacita del contratto.
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